martedì 25 agosto 2015

La Cassazione pignora lo Stato per la sua lentezza

Necessita riflettere e sperimentare forme di lotta, di petizioni, ecc. per incominciare a sollecitare la burocrazia al fine di rispettare i diritti dei Cittadini.

Via libera al pignoramento dei fondi del Ministero della Giustizia in forza di un titolo esecutivo che segue la condanna al pagamento dell’indennizzo per la lunghezza dei processi, come previsto dalla legge Pinto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6078 del 26 marzo 2015, fa scattare il semaforo verde per la confisca presso la Banca d’Italia dei fondi Irap, Irpef e simili in favore dei creditori dello Stato.
IL FATTO
G.B. convenne in giudizio il Ministero della Giustizia esponendo di avere promosso atto di pignoramento presso terzi sottoponendo ad esecuzione forzata somme detenute dalla Banca d’Italia, quale Tesoriere Provinciale dello Stato di Reggio Calabria, per conto del Ministero della Giustizia.
Precisò che il titolo esecutivo nasceva dal provvedimento di condanna giudiziale del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 10.000,00 per equa riparazione da irragionevole durata del processo.
Il Ministero propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo che la forma del pignoramento presso terzi non poteva essere utilizzata.

Il Tribunale accolse l’opposizione proposta dal Ministero e dichiarò la nullità del pignoramento presso terzi.
Nel ricorso per cassazione, G.B. censura la decisione del giudice di merito per violazione dell’art. 1-ter del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181 (che ha esteso la disciplina sui pignoramenti da eseguirsi nelle forme di cui all’art. 1 del D.L. 25 maggio 1994 n. 313, anche ai fondi del Ministero della Giustizia precedentemente dichiarati impignorabili).
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da G.B. Sul punto, la legge n. 89 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di ricorrere alle Corti territoriali per ottenere la c.d. “equa riparazione” per l’irragionevole durata del processo.

La finalità della c.d. legge “Pinto” era quella di evitare che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo fosse adita direttamente.
Lo Stato Italiano, però, condannato ripetutamente, oltre che dalle Corti di merito, anche dalla Corte di Giustizia Europea, continua a frapporre ostacoli di ogni tipo alla reale riparazione del danno causato alla vittima della violazione del par. 6 della Carta dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali nonché dell’art. 2 della legge n. 89/2001 (queste le norme che sanciscono il diritto di ogni individuo ad un processo sollecito).
In sostanza, attraverso la c.d. dichiarazione di impignorabilità dei beni appartenenti al Ministero della Giustizia, l’esecuzione dei decreti di condanna è praticamente impossibile.
L’art. 1, comma 1348, della legge n. 296/06 ha dichiarato impignorabili alcuni fondi di proprietà del Ministero della Giustizia.
Sono stati, pertanto, pignorati nelle forme dell’espropriazione forzata presso terzi, fondi diversi da questi, non ricompresi nella previsione normativa.
Successivamente, interviene l’art. 1-ter del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008 n. 181 – che ha esteso la disciplina sui pignoramenti da eseguirsi nelle forme di cui all’art. 1 del D.L. 25 maggio 1994 n. 313, anche ai fondi del Ministero della Giustizia precedentemente dichiarati impignorabili.
E’ bene ricordare che la Corte di Strasburgo ha sancito il principio di civiltà secondo cui lo stato membro è obbligato a stanziare le somme destinate alla soddisfazione del creditore senza frapporre ostacoli, pena l’ulteriore violazione dell’art. 6 della Convenzione per mancata esecuzione della sentenza interna che accerta il diritto di credito dell’individuo nei confronti dello Stato (Sezione IV, 19 giugno 2007, ricorso n. 19981/02).
La Corte Costituzionale, poi, con le due pronunce n. 348/2007 e 349/2007 ha definitivamente affermato che le leggi interne contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono incostituzionali e rispetto ad esse va sollevata questione di legittimità.
Peraltro, la Costituzione Italiana ha pienamente recepito i trattati internazionali e, pertanto, ove la legge italiana vi si ponga in insanabile contrasto, essa deve essere disapplicata, ovvero dichiarata incostituzionale.

La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo è particolarmente grave e odiosa, come il mancato rispetto della Carta dei diritti dell’Uomo, ed è di pari rango alla tortura, alla negazione della libertà di stampa e di espressione, all'impedimento dell’esercizio dei diritti civili etc.
La Corte Europea (sentenza del 31 marzo 2009) ha espressamente sottolineato, respingendo la tesi del Governo, che non si può chiedere ad un individuo, che ha già fatto ricorso alla c.d. legge Pinto per ottenere un indennizzo per la durata eccessiva del processo, di presentare un nuovo ricorso se la sentenza di condanna non viene eseguita in tempi rapidi.
Con detta pronuncia, la Corte Europea ha ulteriormente condannato lo Stato Italiano perché le sentenze emesse in forza della legge “Pinto”, non solo non vengono eseguite, ma vengono ostacolate con mezzi francamente inaccettabili.
Non è consentito al giudice emettere nuove norme, pena il superamento della divisione dei poteri che vede nel Parlamento l’unico organo legislativo dello Stato.
Pertanto, i fondi del Ministero della Giustizia, comunque diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 1 del D.L. n. 143/08, sono liberamente pignorabili.
Fra l’altro, si precisa in sentenza, non è applicabile a questo caso l’attuale disposizione dell’art. 5-quinquies della legge n. 89 del 2001, che prevede la modalità di pignoramento diretto, vale dire nella forma dell’espropriazione diretta presso il debitore, attraverso atto notificato al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. Infatti, la disposizione è entrata in vigore in data 9 aprile 2013, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 35 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013 e non ha efficacia retroattiva.
La Cassazione chiude la vicenda accogliendo nel merito il ricorso della cittadina e avviando il pignoramento presso la Banca d’Italia.


lunedì 10 agosto 2015

La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.

In questo periodo estivo molti animali domestici vengono tristemente abbandonati.
Essi non sono giocattoli del tipo usa e getta. 
La citazione di Gandhi deve fare riflettere in quanto la nazione ed il suo progresso morale è costituita dai Cittadini, da coloro che con i propri comportamenti ed azioni contribuiscono in positivo o, spesso, in negativo.
Ma necessita anche trasferire tale riflessione ai disabili ed alle persone anziane, spesso succubi indifesi dei diritti negati.
Per molti le vacanze non esistono, anzi sono sinonimo di grande tristezza.
Allora che la politica si dia finalmente una forte scossa per rendersi conto che necessita riconoscere i diritti a tale tipologie di Cittadini, garantendo anche la totale accessibilità.
Tutto ciò che è divertimento, conoscenza, cultura, ben-essere deve essere prioritario nei confronti di coloro che soffrono la propria "condizione", il proprio stato di essere umano, quindi Cittadini di una nazione.
Poche righe che vogliono evidenziare criticità molto spesso dibattute e perorate, ma il Volontariato NON VA IN FERIE... perché esiste tanta gente che soffre e che ha bisogno di aiuto.